I privilegi e le immunità previsti agli articoli 13 e 14 del presente Accordo sono accordati ai rappresentanti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative non a loro beneficio personale, ma al fine di salvaguardare l’esercizio indipendente delle funzioni da essi svolte in relazione ai lavori dell’Assemblea, dei suoi organi sussidiari e della Corte. Di conseguenza, gli Stati Parte hanno non solo il diritto ma anche il dovere di revocare i privilegi e le immunità dei loro rappresentanti in ogni caso in cui, a parere di quegli Stati, tali privilegi e immunità ostacolano il corso della giustizia e possono essere revocati senza pregiudicare le finalità per le quali sono stati accordati. Agli Stati che non sono parte al presente Accordo ed alle organizzazioni intergovernative vengono concessi i privilegi e le immunità previsti agli articoli 13 e 14 del presente Accordo, fermo restando che sottostanno allo stesso obbligo di revoca.
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