I rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte godono, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante il viaggio per e dal luogo dei procedimenti, dei privilegi e delle immunità di cui all’articolo 13.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.