Die Bedingungen, unter denen das Ministerkomitee insgesamt bei den Aussprachen der Beratenden Versammlung vertreten sein kann, und diejenigen, unter denen die Vertreter im Komitee und ihre Beauftragten einzeln das Wort vor der Versammlung ergreifen können, unterliegen den einschlägigen Bestimmungen der Geschäftsordnung, die nach Anhörung der Versammlung vom Komitee beschlossen werden können.
6 Fassung vom Mai 1951.
Le condizioni con le quali il Comitato dei Ministri può essere rappresentato collettivamente nelle deliberazioni dell’Assemblea Consultiva, e quelle con le quali i rappresentanti nel Comitato e i loro supplenti possono parlare a titolo personale innanzi all’Assemblea saranno sottoposte alle disposizioni corrispondenti del Regolamento interno, stabilite dal Comitato dopo aver sentito il parere dell’Assemblea.
6 Nuovo testo del mag. 1951.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.