Die Behörden des Durchgangsstaates unterrichten die Behörden der ersuchenden Vertragspartei über alle Fakten im Zusammenhang mit Vorfällen während der Durchbeförderung.
Le autorità del Paese di transito comunicano alle autorità della Parte contraente richiedente tutti gli elementi d’informazione relativi agli incidenti sopravvenuti nel corso del transito.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.