Die Begleitbeamten, die gemäss diesem Abkommen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei ihre Aufgaben erfüllen, bleiben den in ihrem eigenen Land geltenden Dienstvorschriften unterstellt.
Gli agenti di scorta che, conformemente al presente Accordo, svolgono i loro compiti sul territorio dell’altra Parte contraente continuano a sottostare alle disposizioni vigenti nel proprio Stato, per quanto concerne le prescrizioni di servizio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.