Die Angehörigen des einen Staats sind auch davon befreit, bei Ausreisen aus dem anderen Staat ein Ausreisevisum einzuholen oder irgendwelche andere Formalitäten zu erfüllen.
I cittadini di ciascuno Stato che desiderano lasciare il territorio dell’altro Stato sono esonerati dal visto di uscita o da qualsiasi altra formalità.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.