Jede Vertragspartei kann, nach Konsultation der anderen Vertragspartei, die Bestimmungen dieses Abkommens aus Gründen der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Gesundheit oder der nationalen Sicherheit teilweise oder ganz suspendieren. Diese Suspendierung ist der anderen Vertragspartei unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die vollständige oder teilweise Suspendierung der Bestimmungen dieses Abkommens tritt dreissig (30) Kalendertage nach Eingang der Suspendierungsmitteilung bei der anderen Vertragspartei in Kraft.
Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo aver consultato l’altra Parte contraente, sospendere totalmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione deve essere notificata immediatamente per scritto all’altra Parte contraente. La sospensione totale o parziale delle disposizioni del presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni civili dopo la data di ricevimento della notifica di sospensione da parte dell’altra Parte contraente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.