Sämtliche von der ersuchten Vertragspartei bezahlten Kosten in Zusammenhang mit der Anwendung der Bestimmungen des Abkommens werden, soweit sie zu Lasten der ersuchenden Vertragspartei gehen, innert 30 Tagen nach Rechnungseingang beglichen.
Tutti i costi pagati dalla Parte contraente richiesta in connessione con l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo, nella misura in cui sono a carico della Parte contraente richiedente, devono essere pagati entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.