1. Die Staatsangehörigen beider Vertragsparteien, die einen gültigen Diplomaten-, Dienst- oder offiziellen Pass besitzen, beachten während ihres Aufenthalts im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei die dort geltenden Gesetze und Vorschriften.
2. Die in diesem Abkommen bezeichneten Pässe erfüllen die Gültigkeitskriterien gemäss dem innerstaatlichen Recht des Empfangsstaates.
1. Durante il soggiorno nel territorio dell’altra Parte contraente, i cittadini di ciascuna Parte contraente che sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale valido si attengono alla legislazione e alle regolamentazioni di quella Parte contraente.
2. I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale dello Stato accreditatore.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.