1. Beide Vertragsparteien sind berechtigt, die Einreise oder den Aufenthalt von in Artikel 1 oder 2 umschriebenen Angehörigen der anderen Vertragspartei, welche die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gefährden könnten oder deren Anwesenheit rechtswidrig wäre, zu verweigern.
2. Die andere Vertragspartei ist über eine Verweigerung dieser Art unverzüglich zu informieren.
1. Ambo le Parti contraenti sono autorizzate a rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte contraente descritti all’articolo 1 o 2, che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza o la salute pubblica, o la cui presenza nel Paese sarebbe illegale.
2. L’altra Parte contraente va informata senza indugio su un rifiuto di questo tipo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.