1. Die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die Inhaber eines gültigen Diplomaten- oder Dienstpasses sind und sich als Mitglied einer diplomatischen oder konsularischen Mission ihres Landes oder als Vertreter ihres Landes bei einer internationalen Organisation auf dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei aufhalten, sind während der Dauer ihrer Tätigkeit von der Visumpflicht befreit.
2. Die Vertragsparteien informieren einander im Voraus auf diplomatischem Wege über die Ernennung und Funktion ihrer Staatsangehörigen. Diese erhalten bei ihrer Ankunft im Gastland eine Legitimationskarte.
3. Diese Bestimmungen gelten auch für ihre Familienangehörigen, die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt wohnen und einen gültigen Diplomaten‑, Dienst- oder gewöhnlichen Pass besitzen.
1. I cittadini di una Parte contraente titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido che soggiornano sul territorio dell’altra Parte contraente in veste di membri di una missione diplomatica o consolare del loro Paese o di rappresentanti del loro Paese presso un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per tutta la durata della loro attività.
2. Le Parti contraenti s’informano a vicenda, anticipatamente e per via diplomatica, circa la nomina e la funzione dei loro cittadini. All’arrivo nel Paese ospite, questi ultimi ricevono una carta di legittimazione.
3. Le presenti disposizioni si estendono anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto diplomatico, di servizio od ordinario valido.
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