(1) La Parte contraente richiesta risponde immediatamente, ma al più tardi entro trenta giorni, alle domande di riammissione rivoltegli.
(2) La Parte contraente richiesta prende senza indugio tutte le disposizioni necessarie per il ritorno delle persone di cui è stata accettata la riammissione e al più tardi entro quarantacinque giorni. Su domanda della Parte contraente richiedente, questo termine può essere prorogato per l’espletamento di obblighi giuridici o il superamento di difficoltà pratiche. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente convengono per scritto e in anticipo la data definitiva del trasferimento.
(3) Se è comprovato che il cittadino di uno Stato terzo ha dimorato ininterrottamente per oltre due anni sul territorio di una delle Parti contraenti, questa non può più far valere domande di riammissione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.