Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora

0.142.113.609 Abkommen vom 8. April 2005 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung von Georgien über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (mit Protokoll)

0.142.113.609 Accordo dell' 8 aprile 2005 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (con prot.)

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Art. 15 Inkrafttreten und Kündigung

(1)  Dieses Abkommen tritt am Tag des Eingangs der letzten Notifikation in Kraft, mit welcher die Vertragsparteien einander die Erfüllung der innerstaatlichen gesetzlichen Voraussetzungen für dessen Inkrafttreten bekannt geben.

(2)  Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die andere Vertragspartei kündigen. In diesem Fall tritt das Abkommen 30 Tage nach Erhalt dieser Mitteilung ausser Kraft.

Art. 15 Entrata in vigore e denuncia

(1)  Il presente accordo entra in vigore il giorno della ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti s’informano reciprocamente dell’adempimento delle esigenze giuridiche interne necessarie per la sua entrata in vigore.

(2)  Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all’altra Parte. In tal caso, il presente accordo cessa di avere effetto trenta giorni dopo la data di ricezione di tale notifica.

Fatto a Helsinki l’8 aprile 2005 in due esemplari originali in lingua inglese e georgiana. In caso di divergenze in merito all’interpretazione del presente accordo, fa fede la versione inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Christoph Blocher

Per il
Governo della Georgia:

Konstantine Kemularia

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.