Die Angehörigen des einen der beiden Staaten, welche im andern wohnhaft sind, stehen nicht unter den Militärgesetzen des Landes, in dem sie sich aufhalten, sondern bleiben denjenigen ihres Vaterlandes unterworfen.
Ebenso sind sie frei von jedem Dienste in der Nationalgarde sowohl in den Ortsbürgerwachen.
Gli attinenti dell’uno dei due stati domiciliati nell’altro non saranno sottoposti alle leggi militari dei paese da loro abitato, ma resteranno dipendenti da quelle della loro patria.
Eglino saranno del pari esenti da ogni servizio sia nelle guardie nazionali, sia nelle milizie municipali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.