(1) Der Ausschuss tritt in der Regel jährlich für höchstens zwei Wochen zur Prüfung der nach Artikel 18 vorgelegten Berichte zusammen.
(2) Die Sitzungen des Ausschusses finden in der Regel am Sitz der Vereinten Nationen oder an einem anderen vom Ausschuss bestimmten geeigneten Ort statt.
1. Il Comitato si riunisce normalmente ogni anno durante un periodo massimo di due settimane per esaminare i rapporti presentati in conformità all’articolo 18 della presente Convenzione.
2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.