(1) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
(2) Der Ausschuss wählt seinen Vorstand für zwei Jahre.
1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio ufficio per un periodo di due anni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.