Artikel 22 Absatz 2 der Konvention wird aufgehoben.
Il paragrafo 2 dell’articolo 22 della Convenzione è soppresso.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.