Übersetzung1
Anwesend:
(Es folgen die Namen der Delegierten)
Auf Grundlage des zwischen den beteiligten Direktionen erfolgten Briefwechsels stellen die Delegierten fest, dass der Zweck der Konferenz darin besteht, die folgenden zwei Punkte zu erörtern:
Vor allem wurde festgestellt, dass diese Zugeständnisse eine Abweichung von Artikel 14 des Übereinkommens betreffend den Betrieb des Teilstückes Domodossola–Iselle2 sowie von den entsprechenden Bestimmungen der Tarife für den internationalen Verkehr via Simplon in sich schliessen. Nach stattgefundener Besprechung haben sich die Konferenzteilnehmer auf die nachfolgenden Bestimmungen geeinigt, deren briefliche Mitteilung an die Stationen sie als ausreichend erachten.
Da vorauszusehen ist, dass Begehren nach direkter Abfertigung für gleichartige Transporte von Gondo und Simpeln nach der Schweiz erfolgen könnten, haben die Delegierten auch diese Transporte in Betracht gezogen für den Fall, dass die beiden Verwaltungen beabsichtigen sollten, sie zuzulassen.
Domodossola, den 5. Januar 1907
Für die Für die |
Schweizerischen Bundesbahnen: Italienischen Staatsbahnen: |
E. Gorjat M. Mantovani |
G. Würmli J. Sirtori |
Th. Techtermann |
E. Mola |
Für die schweizerische Zollverwaltung: |
A. Cornu |
1 Der Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der französischen Ausgabe dieser Sammlung.2 SR 0.742.140.243 Diese Anlage wurde in der AS nicht veröffentlicht4 Fassung gemäss Ziff. I des Prot. vom 26. Aug. 1908 (SR 0.742.140.242).5 Fassung gemäss Ziff. I des Prot. vom 26. Aug. 1908 (SR 0.742.140.242).6 In Abänderung der Bestimmungen dieses Art. wurde das Zugeständnis auf alle Waren ausgedehnt mit Ausnahme derjenigen, deren Einfuhr in Italien besonderer Erlaubnis bedarf (Ziff. 1 des Prot. vom 26. Aug. 1908 – SR 0.742.140.242).7 SR 0.631.252.945.448 Die italienischen Zollämter in den Zwischenstationen Preglia und Varzo wurden aufgehoben (Art. 1 der Abmachung vom 14. Sept. 1927 – BS 12 814).9 Diese Anlage wurde in der AS nicht veröffentlicht.
Traduzione1
Sono presenti:
(Seguono i nomi dei delegati)
A seguito della corrispondenza scambiatasi fra le Direzioni interessate, i delegati si mettono d’accordo sullo scopo della Conferenza, che consiste nel discutere i due punti qui appresso:
I delegati constatano anzitutto che le predette concessioni implicano una deroga all’art. 14 della Convenzione per l’esercizio del tronco Domodossola–Iselle2 ed alle condizioni della tariffa per il servizio internazionale via Sempione. Dopo qualche discussione, essi si intendono sulle seguenti disposizioni che basterà, secondo loro, comunicare per lettera alle stazioni interessate.
A prevenire le domande che potessero essere fatte per trasporti analoghi da Gondo e da Sempione a destinazione della Svizzera, i delegati hanno inoltre previsto le disposizioni da prendere per questi trasporti, qualora le due Amministrazioni volessero ammetterlo.
1.
I delegati delle Ferrovie federali svizzere chiedono che il capostazione di Iselle sia autorizzato a funzionare come loro rappresentante per i trasporti dalla Svizzera a Gondo ed a Sempione e viceversa; essi dichiarano di riconoscere incondizionatamente le dichiarazioni fatte dal capostazione stesso, sia in ciò che riguarda lo stato dei trasporti medesimi, sia in ciò che riguarda la ricevuta dei relativi atti, ecc.
I delegati delle Ferrovie italiane dello Stato chiedono, pel caso in cui la loro Amministrazione vi consenta, che le spedizioni vengano verificate e tassate dalla stazione di Briga per il percorso svizzero e quello anteriore, e che il capostazione di Iselle sia esonerato in proposito da ogni responsabilità.
2.
Le spedizioni per Gondo e Sempione dovranno essere indirizzate a Iselle di Trasquera anziché a Domodossola; i delegati delle Ferrovie federali svizzere daranno in merito le istruzioni necessarie alle stazioni di partenza e si intenderanno colle altre amministrazioni interessate. Pel percorso italiano le tasse verranno calcolate in base alla distanza effettiva da Iselle—transito a Iselle di Trasquera.
3.
I trasporti dei colli isolati, ossiano le spedizioni che non vengono caricate su vagoni completi ma il cui peso totale raggiunge almeno una tonnellata, saranno raggruppati e spediti a Iselle di Trasquera in un vagone speciale piombato, a cura della stazione di Briga.
I colli di merci che non raggiungono insieme l’anzidetto peso minimo saranno caricati e spediti a Iselle nei vagoni—bagagli. I vagoni completi ed i vagoni piombati di colli raggruppati, ond’è parola più sopra, devono essere disposti nei treni per modo che possano venire immediatamente staccati durante la fermata dei treni stessi ad Iselle.
La stazione di Briga allestirà una distinta separata (Annesso 1)3 per le merci in vagone completo e per quelle in colli isolati; essa aggiungerà ai documenti di trasporto di ogni spedizione un certificato di transito («passavant») rilasciato dalla dogana di Briga per la libera rientrata delle merci nella Svizzera al confine di Gondo, – e indirizzerà il tutto, in busta chiusa, alla dogana italiana d’Iselle di Trasquera. Il capostazione di Iselle riceverà la busta dal conduttore del treno per trasmetterla immediatamente alla dogana italiana di Iselle di Trasquera. Quest’ultima, dopo aver compiuto in presenza del capostazione o del suo sostituto le operazioni a lei incombenti, sia rispetto ai vagoni completi, sia rispetto alle merci in colli isolati, restituirà al capostazione tutti i documenti accopagnanti i trasporti.
Le merci spedite per vagone completo dovranno, fino ad avvenuto sdoganamento, rimanere nei vagoni in cui sono caricate; questi vagoni saranno muniti dalla dogana italiana de’ suoi piombi, che potranno venir rimossi soltanto in presenza dei doganieri, del capostazione e del destinatario. – I colli isolati caricati in un vagone speciale o nel bagaglio saranno, subito dopo l’anzidetta verifica doganale, depositati e custoditi nel magazzino—merci ond’è parola più sotto.
La stazione di Iselle di Trasquera assumerà in carico i trasporti ed avviserà i destinatari per posta. Quindi, quale rappresentante del destinatario, chiederà alla dogana, per mezzo di modulo speciale, l’uscita delle merci dalla stazione per il trasporto all’estero con bolletta d’accompagnamento. Essa consegnerà ai destinatari, contro ricevuta, il «passavant» della dogana svizzera subito dopo svincolati i trasporti e pagate le tasse e spese che li gravano tanto pel percorso estero, quanto per quello italiano.4
I destinatari provvederanno in seguito all’ulteriore trasporto delle merci conformandosi alle disposizioni doganali per lo scarico dei documenti delle due dogane.5
4.
Per la presa in consegna di tali trasporti ed il computo delle tasse e spese toccanti alle due Amministrazioni, i controlli di quest’ultime si intenderanno fra loro ed emaneranno all’uopo le opportune istruzioni.
5.
Per i trasporti da Gondo e Sempione a destinazione della Svizzera, il capostazione dovrà richiedere dallo speditore il «passavant» rilasciato dalla dogana svizzera; poi spedirà le merci direttamente alla stazione destinataria, applicando per il percorso italiano le tasse corrispondenti alla distanza effettiva fino a Iselle—transito. Il «passavant» della dogana svizzera dovrà essere saldamente compiegato ai documenti di trasporto.
6.
I colli isolati saranno, sotto la vigilanza della dogana italiana, depositati nel magazzino—merci e quivi custoditi fino al loro carico.
Per le merci raggrupate in un vagone speciale, la dogana italiana applicherà a quest’ultimo i suoi piombi che dovranno esservi lasciati fino al momento della partenza.
7.
A questi trasporti si applica del resto tuttociò che fu detto sopra pei trasporti in direzione inversa, ritenuto che le Ferrovie federali svizzere informeranno della nuova concessione le stazioni destinatarie.
8.6
Le merci che potranno essere trasportate alle condizioni suenunciate sono le seguenti:
A grande velocità:
Bestiame minuto vivo e pollame vivo in ceste o in gabbie, derrate alimentari, bevande (vino, birra, liquori, acque minerali), zucchero, caffè, droghe, medicinali, effetti personali.
A piccola velocità:
Vino, birra, sapone, medicinali, effetti personali, tele, tessuti e filati, ferro e legno lavorati, strumenti agricoli.
9.
I delegati hanno convenuto che intanto per i colli del traffico tra la Svizzera e i due villaggi di Gondo e Sempione si potrà utilizzare, così per la grande come per la piccola velocità, la parte verso Domodossola del magazzino—merci a piccola velocità di Iselle; codesta parte – d’una larghezza di m 3.20, sopra una lunghezza di m 7 – dovrà essere chiusa, fino a 3 m d’altezza e nella sua parte superiore, con uno steccato di legno.
La porta di ingresso di questo recinto sarà munita di una serratura con due chiavi diverse, una delle quali rimarrà nelle mani della dogana e l’altra in quelle delle ferrovie.
10.
Per i trasporti di granito (pietre gregge o appena sbozzate) in partenza da Preglia, Varzo e Iselle di Trasquera, a destinazione della Svizzera ed oltre, le stazioni in parola dovranno fare esse medesime la spedizione diretta alle stazioni destinatarie svizzere e riscuotere per il percorso italiano le tasse corrispondenti alla distanza effettiva fino a Iselle—transito.
11.
In virtù dell’art. 14 della Convenzione doganale fra i due Stati7, invece della distinta e della lista dei vagoni, i capistazione devono consegnare ai doganieri che accompagnano il treno, onde lo trasmettano alla dogana italiana, un certificato d’uscita per ogni vagone.
I capistazione di Preglia, Varzo e Iselle richiederanno dai rispettivi uffici doganali il rilascio dei certificati d’uscita8, ne pagheranno la tassa e se la faranno immediatamente rimborsare dagli speditori; tale certificato dovrà essere consegnato al doganiere che accompagna il treno. A queste prestazioni si applicherà la tassa prevista nella Tariffa N. 2, categoria 3a, della tariffa per l’esecuzione delle operazioni doganali.
12.
Per la dogana svizzera, le surriferite stazioni italiane dovranno riempire, in doppio esemplare, per ogni spedizione e quindi per ogni vagone, il formulario (Annesso 2)9, compiegarlo ai documenti di trasporto e consegnarlo con questi al conduttore del treno.
13.
In quanto riguarda la presa in consegna di tali trasporti, ed il computo delle tasse e spese d’entrambe le Amministrazioni, i controlli di queste ultime si intenderanno fra loro e daranno le opportune istruzioni.
14.
Le Ferrovie federali svizzere manderanno in tempo utile a dette stazioni i formulari che devono servire per la dogana svizzera. I premessi accordi saranno sottoposti all’approvazione delle due Direzioni generali, le quali fisseranno il giorno della loro entrata in vigore tostoché sia pronto il magazzino—merci alla stazione di Iselle.
Domodossola, 5 gennaio 1907.
Per le Per le | |
Ferrovie Federali: Ferrovie italiane | |
dello Stato: |
E. Gorgiat M. Mantovani |
G. Würmli G. Sirtovi |
Th. Techtermann |
E. Mola |
Per la Dogana svizzera: |
A. Cornu |
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.2 RS 0.742.140.243 Questo annesso non è stato pubblicato nella RU.4 Nuovo testo giusta il n. I del Verbale del 26 ago. 1908 (RS 0.742.140.242).5 Nuovo testo giusta il n. I del Verbale del 26 ago. 1908 (RS 0.742.140.242).6 In modifica delle disposizioni di questo articolo la concessione è estesa a tutte le merci, escluse quelle la cui entrata in Italia è sottoposta a speciali permessi, in virtù del Verbale del 26 ago. 1908 (RS 0.742.140.242).7 RS 0.631.252.945.448 Gli uffici doganali italiani nelle stazioni intermedie di Preglia e di Varzo sono stati soppressi, in virtù dell’art. 1 dell’Acc. del 14 set. 1927 (CS 12 788).9 Questo Annesso non è stato pubblicato nella RU.