1 Il Cussegl federal surveglia l’utilisaziun efficazia dals meds finanzials deliberads ed ordinescha evaluaziuns periodicas.
2 Per mintga perioda da credit rapporta el en chaussa a las Chombras federalas.
3 Il rapport vegn elavurà en collavuraziun cun evaluaders externs e cun agid da metodas da mesiraziun renconuschidas; menziunadas vegnan er finamiras mancadas e mesiras per meglierar la situaziun.
1 Il Consiglio federale vigila sull’utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche.
2 Riferisce all’Assemblea federale su ogni periodo di credito.
3 Il rapporto all’attenzione dell’Assemblea federale è elaborato con la collaborazione di valutatori esterni, mediante metodi di valutazione riconosciuti, e menziona gli obiettivi non raggiunti e le misure volte a migliorare la situazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.