1 La Confederaziun prenda mesiras ch’èn adattadas per sustegnair ils stadis da l’Europa da l’Ost en lur stentas d’installar e per consolidar la democrazia sco er per midar a l’economia da martgà ed a sia concepziun sociala.
2 Ils stadis da l’Europa da l’Ost en il senn da questa lescha èn ils anteriurs pajais communistics da l’Europa da l’Ost sco er da l’anteriura Uniun da las republicas socialisticas sovieticas (URSS).
3 En il rom da la contribuziun da la Svizra per reducir las disparitads economicas e socialas en l’Uniun europeica engrondida po la Confederaziun er sustegnair la Cipra e la Malta.
1 La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell’Europa dell’Est nel loro intento di attuare e consolidare la democrazia, nonché nella transizione verso l’economia di mercato e nell’instaurazione delle relative strutture sociali.
2 Sono Stati dell’Europa dell’Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell’Europa dell’Est e i Paesi dell’ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS).
3 Nell’ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Cipro e Malta.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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