954.1 Lescha federala dals 15 da zercladur 2018 davart ils instituts da finanzas (Lescha davart ils instituts da finanzas, LIFin)

954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi)

Art. 56 Garanzias

La FINMA po suttametter la concessiun da la permissiun per installar ina succursala d’in administratur da facultad ester, d’in trustee ester u d’in administratur da facultads collectivas ester a la cundiziun ch’i vegnia prestada ina garanzia, sche la protecziun dals investiders u dals clients pretenda quai.

Art. 56 Garanzie

Se la protezione degli investitori o dei clienti lo esige, la FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione per l’istituzione di una succursale di un gestore patrimoniale estero, di un trustee estero o di un gestore estero di patrimoni collettivi alla fornitura di una garanzia.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.