La FINMA po suttametter la concessiun da la permissiun per installar ina succursala d’in administratur da facultad ester, d’in trustee ester u d’in administratur da facultads collectivas ester a la cundiziun ch’i vegnia prestada ina garanzia, sche la protecziun dals investiders u dals clients pretenda quai.
Se la protezione degli investitori o dei clienti lo esige, la FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione per l’istituzione di una succursale di un gestore patrimoniale estero, di un trustee estero o di un gestore estero di patrimoni collettivi alla fornitura di una garanzia.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.