1 L’administratur da facultads collectivas po transferir incumbensas a terzs, sche quai è en l’interess d’ina administraziun adequata.
2 Tgi che transferescha l’administraziun da facultads d’ina instituziun da provediment u d’ina investiziun collectiva da chapital ad in administratur da facultads collectivas, resta responsabel che las prescripziuns d’investiziun mintgamai applitgablas vegnian observadas.
1 Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi sempre che tale delega sia nell’interesse di una gestione adeguata.
2 Chi delega la gestione del patrimonio di un istituto di previdenza o di un investimento collettivo di capitale a un gestore di patrimoni collettivi rimane responsabile dell’osservanza delle relative prescrizioni di investimento applicabili.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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