1 Sco administratur da facultads collectivas vala, tgi che administrescha a titel professiunal valurs da facultad en num e sin quint da:
2 Sco administraturs da facultad en il senn da l’artitgel 17 alinea 1 valan:
3 Administraturs da facultad tenor l’alinea 2 pon pretender ina permissiun sco administraturs da facultads collectivas, sche quai vegn pretendì dal stadi, en il qual l’investiziun collectiva da chapital vegn constituida u purschida u en il qual l’instituziun da provediment vegn manada. Il Cussegl federal regla ils detagls.
1 Per gestore di patrimoni collettivi s’intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di:
2 Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1:
3 Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l’autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l’investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l’istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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