954.1 Lescha federala dals 15 da zercladur 2018 davart ils instituts da finanzas (Lescha davart ils instituts da finanzas, LIFin)

954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi)

Art. 21 Management da las ristgas e controlla interna

1 Administraturs da facultad e trustees ston disponer d’in management da las ristgas adequat e d’ina controlla interna efficazia che garantescha tranter auter che las prescripziuns giuridicas ed internas da l’interpresa vegnian garantidas (compliance).

2 Las incumbensas dal management da las ristgas e da la controlla interna pon vegnir ademplidas d’in mainagestiun qualifitgà u delegadas a collavuraturs cun las qualificaziuns correspundentas u ad in post extern qualifitgà.

3 Persunas che adempleschan incumbensas dal management da las ristgas e da la controlla interna na dastgan betg vegnir integradas en las activitads ch’ellas surveglian.

Art. 21 Gestione dei rischi e controllo interno

1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell’impresa (conformità alle norme).

2 I compiti della gestione dei rischi e del controllo interno possono essere svolti da una persona qualificata incaricata della gestione oppure delegati a collaboratori dotati di qualifiche equivalenti o a un organo esterno qualificato.

3 Chi svolge compiti della gestione dei rischi o del controllo interno non può essere coinvolto nelle attività da lui sorvegliate.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.