1 Administraturs da facultad e trustees ston disponer d’in management da las ristgas adequat e d’ina controlla interna efficazia che garantescha tranter auter che las prescripziuns giuridicas ed internas da l’interpresa vegnian garantidas (compliance).
2 Las incumbensas dal management da las ristgas e da la controlla interna pon vegnir ademplidas d’in mainagestiun qualifitgà u delegadas a collavuraturs cun las qualificaziuns correspundentas u ad in post extern qualifitgà.
3 Persunas che adempleschan incumbensas dal management da las ristgas e da la controlla interna na dastgan betg vegnir integradas en las activitads ch’ellas surveglian.
1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell’impresa (conformità alle norme).
2 I compiti della gestione dei rischi e del controllo interno possono essere svolti da una persona qualificata incaricata della gestione oppure delegati a collaboratori dotati di qualifiche equivalenti o a un organo esterno qualificato.
3 Chi svolge compiti della gestione dei rischi o del controllo interno non può essere coinvolto nelle attività da lui sorvegliate.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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