1 La designaziun da l’institut da finanzas na dastga betg dar chaschun a scumbigls u ad engion.
2 Las designaziuns «administratur da facultad», «trustee», «administratur da facultads collectivas», «direcziun da fonds» u «chasa da vaglias» dastgan persunas duvrar mo alura sulettamain u en cumbinaziun da pleds en la firma, en la circumscripziun da l’intent da la fatschenta u en documents da fatschenta, sch’ellas possedan la permissiun correspundenta. Resalvads restan ils artitgels 52 alinea 3 e 58 alinea 3.
1 La denominazione dell’istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole.
2 Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 52 capoverso 3 e 58 capoverso 3.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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