1 Las purschidras da servetschs postals ston:
2 Las purschidras da servetschs postals èn obligadas da publitgar infurmaziuns davart la qualitad da lur servetschs postals sco er davart las consequenzas ecologicas e davart la furniziun socialmain supportabla da lur prestaziuns. Il Cussegl federal regla il cuntegn e la furma da la publicaziun.
1 I fornitori di servizi postali devono:
2 I fornitori di servizi postali sono tenuti a pubblicare informazioni sulla qualità dei loro servizi, nonché sull’impatto ambientale e sulla fornitura socialmente sostenibile di prestazioni. Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.