783.0 Lescha da posta dals 17 da december 2010 (LPO)

783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO)

Art. 34 Execuziun

1 Il Cussegl federal exequescha questa lescha.

2 El po delegar a l’autoritad cumpetenta da decretar las prescripziuns administrativas e tecnicas necessarias.

Art. 34 Esecuzione

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2 Può delegare all’autorità competente l’emanazione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.