1 Il Cussegl federal exequescha questa lescha.
2 El po delegar a l’autoritad cumpetenta da decretar las prescripziuns administrativas e tecnicas necessarias.
1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2 Può delegare all’autorità competente l’emanazione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.