783.0 Lescha da posta dals 17 da december 2010 (LPO)

783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO)

Art. 29

1 La PostCom endrizza in post da mediaziun u deleghescha quai a terzas persunas.

2 En cas da dispitas tranter la clientella e las purschidras da servetschs postals po mintga partida appellar al post da mediaziun.

3 Tgi che appellescha al post da mediaziun, paja ina taxa da tractament. La purschidra da servetschs postals surpiglia ils custs da procedura minus la taxa da tractament. Sche la decisiun da mediaziun vegn tratga a favur dal client, al vegn restituida la taxa da tractament tras la purschidra da servetschs postals.

4 Las partidas n’èn betg liadas tras la decisiun da mediaziun.

Art. 29

1 La PostCom istituisce un organo di conciliazione o affida tale incarico a terzi.

2 In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi postali, ogni parte può adire l’organo di conciliazione.

3 Chi adisce l’organo di conciliazione paga un emolumento per l’esame del caso. Il fornitore di servizi postali si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento. Se la decisione dell’organo di conciliazione è favorevole al cliente, il fornitore di servizi postali gli restituisce l’emolumento.

4 Le parti non sono vincolate alla decisione dell’organo di conciliazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.