1 Ils plans directivs èn liants per las autoritads.
2 Sche las relaziuns èn sa midadas, sch’i sa tschentan novas incumbensas u sch’ina soluziun – tut en tut – meglra è pussaivla, vegnan ils plans directivs revedids ed adattads, sche quai è necessari.
3 Ils plans directivs vegnan per regla examinads totalmain mintga 10 onns e revedids, sche quai è necessari.
1 I piani direttori vincolano le autorità.
2 In caso di mutate condizioni o di nuovi compiti o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore, i piani direttori sono riesaminati e, se necessario, adattati.
3 Di regola, i piani direttori sono riesaminati globalmente ogni 10 anni e, se necessario, rielaborati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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