La Confederaziun po pajar contribuziuns ad indemnisaziuns per mesiras da protecziun spezialmain impurtantas tenor l’artitgel 17.
La Confederazione può sussidiare le indennità conseguenti a misure di protezione particolarmente importanti giusta l’articolo 17.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.