Sin via da la legislaziun chantunala pon vegnir decretadas disposiziuns restrictivas tar ils artitgels 16a alinea 2, 24b, 24c e 24d.
73 Integrà tras la cifra I da la LF dals 23 da mars 2007 (AS 2007 3637; BBl 2005 7097). Versiun tenor la cifra I da la LF dals 23 da dec. 2011, en vigur dapi il 1. da nov. 2012 (AS 2012 5535; BBl 2011 7083 7097).
La legislazione cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 16a capoverso 2, 24b, 24c e 24d.
74 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5535; FF 2011 6315 6329).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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