1 Edifizis e stabiliments dastgan vegnir construids u midads mo cun la permissiun da l’autoritad.
2 La premissa per ina permissiun è:
3 Las ulteriuras premissas dal dretg federal e dal dretg chantunal restan resalvadas.
1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità.
2 L’autorizzazione è rilasciata solo se:
3 Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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