700 Lescha federala dals 22 da zercladur 1979 davart la planisaziun dal territori (Lescha davart la planisaziun dal territori, LPT)

700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

Art. 22 Permissiun da construcziun

1 Edifizis e stabiliments dastgan vegnir construids u midads mo cun la permissiun da l’autoritad.

2 La premissa per ina permissiun è:

a.
ch’ils edifizis e stabiliments correspundian a l’intent da la zona d’utilisaziun; e
b.
ch’il terren saja avert.

3 Las ulteriuras premissas dal dretg federal e dal dretg chantunal restan resalvadas.

Art. 22 Autorizzazione edilizia

1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità.

2 L’autorizzazione è rilasciata solo se:

a.
gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione; e
b.
il fondo è urbanizzato.

3 Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.