1 Il Cussegl federal approvescha ils plans directivs e lur adattaziuns, sch’els correspundan a questa lescha, en spezial sch’els resguardan adequatamain las incumbensas da la Confederaziun e dals chantuns vischins che han in effect sin il territori.
2 Per la Confederaziun e per ils chantuns vischins daventan plans directivs pir liants, cur ch’els èn vegnids approvads dal Cussegl federal.
1 Il Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d’incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini.
2 I piani direttori vincolano la Confederazione e i Cantoni vicini soltanto dopo la loro approvazione da parte del Consiglio federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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