1 Ils chantuns exequeschan questa lescha, uschenavant ch’ella na declera betg la Confederaziun sco cumpetenta per quai.
2 Els decreteschan las disposiziuns per l’execuziun chantunala e communitgeschan quellas a las autoritads federalas.
1 I Cantoni applicano la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.
2 Essi emanano le disposizioni per l’esecuzione cantonale e le comunicano alle autorità federali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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