1 A terzs stadis dastgan vegnir communitgadas datas da persunas mo, sche quests stadis garanteschan in nivel da protecziun da datas adequat.
2 Sch’in terz stadi na garantescha betg in nivel da protecziun da datas adequat, al pon vegnir communitgadas datas da persunas en il cas singul, sche:
3 Ultra dals cas numnads en l’alinea 2 pon datas da persunas er vegnir communitgadas, sche garanzias suffizientas permettan en il cas singul che la persuna pertutgada saja protegida adequatamain.
4 Il Cussegl federal fixescha la dimensiun da las garanzias che ston vegnir furnidas e las modalitads per furnir questas garanzias.
1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un adeguato livello di protezione.
2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:
3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.
4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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