Las persunas ch’èn obligadas d’observar il secret d’uffizi ed il secret da professiun èn autorisadas d’annunziar a las autoritads chantunalas e federalas da polizia e da giustia las persunas che:
109 Integrà tras la cifra I da la LF dals 22 da zer. 2007, en vigur dapi ils 12 da dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 art. 2 lit. d; BBl 2006 2713).
Le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale hanno il diritto di segnalare alle competenti autorità cantonali e federali di giustizia e polizia chiunque:
113 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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