1 En preschientscha da la persuna che posseda ina permissiun tenor questa lescha u da sia represchentanza han ils organs executivs chantunals il dretg:
2 Els mettan en segirezza material engrevgiant.
3 La controlla e l’examinaziun tenor l’alinea 1 ston vegnir repetidas regularmain en cas da titulars d’ina permissiun per il commerzi cun armas.
106 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 22 da zer. 2007, en vigur dapi ils 12 da dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 art. 2 lit. d; BBl 2006 2713).
1 Gli organi d’esecuzione cantonali sono autorizzati, in presenza del titolare di un’autorizzazione ai sensi della presente legge o del suo rappresentante, a:
2 Gli organi d’esecuzione procedono al sequestro del materiale probatorio.
3 Il controllo e l’esame ai sensi del capoverso 1 presso i titolari di una patente di commercio di armi devono essere ripetuti periodicamente.
110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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