1 Per il transport d’armas n’è betg necessaria ina permissiun per purtar in’arma, en spezial:
2 Tar il transport d’armas da fieu ston l’arma e la muniziun esser separadas.
97 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 22 da zer. 2007, en vigur dapi ils 12 da dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 art. 2 lit. d; BBl 2006 2713).
1 Non è necessario il permesso di porto di armi per trasportare armi, segnatamente:
2 Durante il trasporto di armi da fuoco, armi e munizioni sono tenute separate.
101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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