514.54 Lescha federala dals 20 da zercladur 1997 davart las armas, ils accessoris d'armas e la muniziun (Lescha d'armas, LArm)

514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

Art. 22 Obligaziun da dar infurmaziuns

Ils titulars da permissiuns per il commerzi cun armas e lur persunal èn obligads da dar a las autoritads da controlla tut las infurmaziuns ch’èn necessarias per ina controlla adequata.

Art. 22 Obbligo d’informare

I titolari di patenti di commercio di armi e il loro personale sono tenuti a fornire alle autorità di controllo tutte le indicazioni necessarie per una verifica appropriata.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.