Il dretg da posseder in’arma, ina part essenziala d’ina arma u ina part d’ina arma construida spezialmain u in accessori d’ina arma ha quella persuna che ha acquistà legalmain l’object.
48 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 22 da zer. 2007, en vigur dapi ils 12 da dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 art. 2 lit. d; BBl 2006 2713).
È legittimato al possesso di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma chi ha acquistato legalmente l’oggetto.
51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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