413.11 Ordinaziun dals 15 da favrer 1995 davart la renconuschientscha dals attestats da maturitad gimnasiala (Ordinaziun davart ils attestats da maturitad, ORM)

413.11 Ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (Ordinanza sulla maturità, ORM)

Art. 25 Disposiziun transitorica

Renconuschientschas ch’èn vegnidas concedidas tenor il dretg vertent èn valaivlas anc durant 8 onns suenter l’entrada en vigur da questa ordinaziun.

Art. 25 Disposizione transitoria

I riconoscimenti rilasciati giusta il diritto previgente rimangono validi per 8 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.