1 Il chantun inoltrescha sias dumondas a la Cumissiun svizra da maturitad.
2 Davart dumondas decida il DEFR sin proposta da la Cumissiun svizra da maturitad.
1 Il Cantone interessato indirizza le domande di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità.
2 In merito alle richieste decide il DEFR, su proposta della Commissione svizzera di maturità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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