413.11 Ordinaziun dals 15 da favrer 1995 davart la renconuschientscha dals attestats da maturitad gimnasiala (Ordinaziun davart ils attestats da maturitad, ORM)

413.11 Ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (Ordinanza sulla maturità, ORM)

Art. 22 Cumpetenza

1 Il chantun inoltrescha sias dumondas a la Cumissiun svizra da maturitad.

2 Davart dumondas decida il DEFR sin proposta da la Cumissiun svizra da maturitad.

Art. 22 Competenze

1 Il Cantone interessato indirizza le domande di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità.

2 In merito alle richieste decide il DEFR, su proposta della Commissione svizzera di maturità.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.