(art. 65 LFPr)
1 Il SEFRI exequescha questa ordinaziun, nun che la cumpetenza saja reglada autramain.
2 El è il post da contact per la renconuschientscha vicendaivla dals diploms en il rom da l’execuziun dals suandants contracts internaziunals:
(art. 65 LFPr)
1 La SEFRI esegue la presente ordinanza sempreché la competenza non sia altrimenti disciplinata.
2 La SEFRI è l’organo di contatto per il mutuo riconoscimento dei diplomi nell’ambito dell’esecuzione dei seguenti accordi internazionali:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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