(art. 68 LFPr)
1 Sche las premissas tenor l’artitgel 69a alinea 1 literas a e b èn ademplidas tar in diplom ester d’ina professiun betg reglamentada, attribueschan il SEFRI u terzas persunas il diplom al sistem da furmaziun svizzer tras ina conferma dal nivel.
2 Sche tut las premissas tenor l’artitgel 69a alinea 1 èn ademplidas, renconuschan il SEFRI u terzas persunas il diplom ester.
49 Integrà tras la cifra 2 da l’O dals 12 da nov. 2014 tar la LF davart l’agid a las scolas autas e davart la coordinaziun en il sectur da las scolas autas svizras, en vigur dapi il 1. da schan. 2015 (AS 2014 4137).
(art. 68 LFPr)
1 Se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all’articolo 69a capoverso 1 lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un’attestazione del livello.
2 Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 69a capoverso 1, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero.
50 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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