(art. 56b e 67 LFPr)
1 Il SEFRI po delegar incumbensas tenor questa part ad organisaziuns dal mund da lavur.
2 Las incumbensas vegnan delegadas tras ina cunvegna da prestaziun.
(art. 56b e 67 LFPr)
1 La SEFRI può delegare compiti definiti nella sezione 6 a organizzazioni del mondo del lavoro.
2 La delega è fatta tramite una convenzione sulle prestazioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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