1 Absolvents da curs preparatorics per examens professiunals federals u per examens professiunals federals superiurs pon inoltrar al SEFRI ina dumonda da contribuziuns federalas.
2 La dumonda vegn per regla inoltrada suenter avair absolvì l’examen professiunal federal u l’examen professiunal federal superiur.
3 Sche las premissas da l’artitgel 66e èn ademplidas, po ina dumonda da contribuziuns parzialas vegnir inoltrada gia avant che absolver l’examen professiunal federal u l’examen professiunal federal superiur.
1 Le persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli esami professionali federali superiori possono presentare una domanda di contributi federali alla SEFRI.
2 Di norma la domanda viene presentata dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.
3 Se le condizioni di cui all’articolo 66e sono soddisfatte, può essere presentata una domanda di pagamento di contributi parziali prima che venga sostenuto l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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