(art. 43 al. 3 LFPr)
1 Il register dal SEFRI davart ils certificats professiunals federals e davart ils diploms cuntegna las suandantas datas:
2 Il SEFRI po publitgar las datas tenor l’alinea 1 literas a, d ed e sco er l’onn da naschientscha dal titular da l’attestat en ina moda adequata.
3 Avant che publitgar las datas tenor l’alinea 2 dumonda el il consentiment da la persuna pertutgada. Senza inditgar motivs po quella refusar il consentiment u al revocar posteriuramain.
(art. 43 cpv. 3 LFPr)
1 Il registro degli attestati professionali e dei diplomi federali, tenuto dalla SEFRI, contiene i seguenti dati:
2 La SEFRI può pubblicare in modo adeguato i dati di cui al capoverso 1 lettere a, d ed e nonché l’anno di nascita del titolare.
3 Prima di pubblicare i dati di cui al capoverso 2, la SEFRI si procura il consenso della persona interessata. Essa può negare o revocare successivamente il consenso senza indicarne i motivi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.