(art. 28 al. 2 e 3 LFPr)
Sch’ina instituziun responsabla n’observa betg l’urden d’examen malgrà ina admoniziun, po il SEFRI surdar l’examen ad in’autra instituziun responsabla u revocar l’approvaziun da l’urden d’examen.
(art. 28 cpv. 2 e 3 LFPr)
Se, nonostante diffida, un organo responsabile non rispetta il regolamento d’esame, la SEFRI può affidare l’esame a un altro organo responsabile o revocare l’approvazione del regolamento d’esame.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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