L’aboliziun e la midada dal dretg vertent vegnan regladas en l’agiunta.
1 Le vigenti ordinanze cantonali e federali in materia di formazione professionale devono essere sostituite o adeguate entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 I titoli protetti acquisiti conformemente al diritto previgente continuano ad essere tutelati.
3 Il passaggio ai
4 La partecipazione alle spese della Confederazione è adeguata progressivamente alla quota stabilita nell’articolo 59 capoverso 2 entro quattro anni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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