412.10 Lescha federala dals 13 da december 2002 davart la furmaziun professiunala (LFPr)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Art. 69 Cumissiun federala per la furmaziun professiunala

1 Il Cussegl federal nominescha ina cumissiun federala per la furmaziun professiunala.

2 Ella sa cumpona da maximalmain 15 represchentantas e represchentants da la Confederaziun, dals chantuns, da las organisaziuns dal mund da lavur sco er da la scienza. Ils chantuns han il dretg da proponer trais commembras u commembers.

3 La cumissiun vegn presidiada dal secretari da stadi dal SEFRI.

4 Il SEFRI maina il secretariat.

Art. 70 Compiti della Commissione federale della formazione professionale

1 La Commissione federale della formazione professionale svolge i seguenti compiti:

a.
fornisce consulenza alle autorità federali su questioni generali in materia di formazione professionale, su questioni relative allo sviluppo e al coordinamento nonché alla loro armonizzazione con la politica generale in materia di formazione;
b.
valuta i progetti di sviluppo della formazione professionale secondo l’articolo 54, le richieste di sussidi per prestazioni particolari di interesse pubblico secondo l’articolo 55 e le richieste di sostegno nel settore della formazione professionale secondo l’articolo 56 nonché la ricerca, gli studi, i progetti pilota e la prestazione di servizi nel settore della formazione professionale e della formazione professionale continua secondo l’articolo 48 capoverso 2 lettera b.

2 La Commissione può, di propria iniziativa, presentare proposte e sottopone alle autorità che concedono i sussidi raccomandazioni relative ai progetti da valutare.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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